Il codice deontologico del Fisoterapista

Pubblicato 01/10/2024
Ultima modifica 10 mesi fa

Il codice deontologico del Fisoterapista

(approvato dalla Direzione Nazionale A.I.FI. il 7 Ottobre 2011)

Testo rivisto da CITTADINANZATTIVA (Tribunale per i Diritti del Malato e Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici)

Art. 1 Definizioni e campo di applicazione

Il Codice Deontologico del Fisioterapista è l’insieme, condiviso, delle regole, dei principi e dei valori insiti nella relazione di cura ed una guida che orienta la responsabilità professionale intesa non solo nel suo significato giuridico ma, anche, nel suo più autentico e profondo significato etico.

Il Fisioterapista, all’atto della sua iscrizione all’AIFI, si riconosce nelle indicazioni deontologiche e si impegna, attivamente e responsabilmente, a rispettarle ed a promuoverle nella relazione di cura, nei rapporti intra ed inter-professionali e in quelli con le istituzioni.

Art. 2 Responsabilità disciplinare

La violazione delle regole di condotta contenute nel presente Codice Deontologico è fonte di responsabilità disciplinare che integra le eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme giuridiche e dai contratti di lavoro.

Art. 3 Rispetto e promozione dei diritti fondamentali della persona umana

Il Fisioterapista rispetta e promuove, attivamente e responsabilmente, i diritti fondamentali della persona umana sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle fonti normative internazionali e sovranazionali fra cui la Convenzione di Oviedo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, la Carta di Ottawa per la promozione della salute, la Carta Europea dei Diritti del Malato, nonché dalle dichiarazioni di principio e di presa di posizione della World Confederation for Physical Therapy WCPT, senza distinzioni e/o discriminazioni legate all’ età, al sesso, all’orientamento sessuale, alle condizioni sociali, all’etnia, alla nazionalità, alla cultura, alla professione di fede e all’orientamento politico.

Art. 4 Rispetto della vita, della dignità e della libertà della persona: diritto alla salute

Il Fisioterapista esercita la professione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e si impegna a promuoverli.

Il Fisioterapista, riconoscendo che il diritto alla salute è funzionale allo sviluppo della personalità umana, orienta e finalizza la sua attività alla tutela della vita e della salute della persona intesa nell’accezione più ampia del termine promuovendone la libertà e la dignità.

Art. 5 Tutela della fragilità

Il Fisioterapista si impegna a promuovere la salute nella sua dimensione bio-psico-sociale, a interagisce con l’ambiente per fare in modo che questo non sia di ostacolo all’ indipendenza delle persone e si adopera per evitare che la disabilità possa essere causa di discriminazione sociale e/o di emarginazione.

Art. 6 Doveri del fisioterapista

Il Fisioterapista esercita la professione con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 7 Libertà e indipendenza della professione

La libertà e l’indipendenza sono presupposti inalienabili all’esercizio della professione.

Nel proprio agire professionale, il Fisioterapista non deve soggiacere a interessi di parte, imposizioni e suggestioni, in particolare deve prevenire ogni possibile rischio di conflitto di interesse di qualunque natura.

Art. 8 Informazione e comunicazione

Il Fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di evidenza, appropriatezza e sostenibilità. Non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, false aspettative o infondati timori; deve evitare di utilizzare gli strumenti di informazione per scopi personali e non scientifici.

Art. 9 Formazione e ricerca

Il Fisioterapista si adopera a trasferire ai Colleghi e agli studenti le proprie conoscenze e competenze professionali per promuovere il patrimonio culturale ed etico della professione.

Il Fisioterapista si impegna attivamente nella ricerca, attenendosi agli standard di buona pratica clinica e cura responsabilmente la diffusione dei risultati indipendentemente dall’esito della ricerca stessa.

Il Fisioterapista considera la ricerca e la sperimentazione clinica quali ambiti specificatamente rivolti al progresso scientifico ed al miglioramento delle cure e si adopera affinché entrambe percorrano strade indipendenti da interessi personali, economici ed industriali.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici, il Fisioterapista deve assicurare l’anonimato dei dati.

CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 Centralità della persona

Il Fisioterapista valorizza la relazione di cura riconoscendola quale luogo privilegiato in cui si incontrano forti istanze etiche, umane e civili.

Art. 11 Competenze e ambiti

Il Fisioterapista conduce con competenza ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare e mantenere la salute della persona, dedicando a questo scopo il tempo necessario.

Il Fisioterapista rispetta i limiti del proprio agire professionale e si astiene dall’affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente.

Art. 12 Qualità e appropriatezza delle cure

Il Fisioterapista ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche adottate. Egli si impegna a ricercare la migliore efficacia, appropriatezza e qualità dei percorsi di cura e riabilitazione, promuovendo l’uso appropriato delle risorse e la sostenibilità delle cure.

Il Fisioterapista deve collaborare per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.

Il Fisioterapista si impegna a valutare il grado di soddisfazione della persona per il miglioramento continuo del servizio offerto.

Art. 13 Attività professionale

Il Fisioterapista svolge la sua attività professionale in via autonoma o in collaborazione con altri professionisti della salute.

Nel caso di attività svolta in collaborazione con il medico, qualora risultino valutazioni discordanti, variazioni del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Fisioterapista, in accordo con la persona assistita, informa il medico curante e si attiva per fornire allo stesso elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico.

Art. 14 Visita fisioterapica

Il Fisioterapista effettua la valutazione fisioterapica attraverso l’anamnesi, la valutazione clinico-funzionale e l’analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita.

La diagnosi fisioterapica, o una sua coerente ipotesi, costituisce il risultato del processo di ragionamento clinico ed è preliminare all’intervento fisioterapico.

Nel caso in cui il processo diagnostico sia insufficiente o nel caso in cui si evidenzino dati che vanno al di là delle proprie conoscenze o competenze, il Fisioterapista inviterà la persona assistita ad effettuare ulteriori approfondimenti.

Art. 15 Programma di cura

Il Fisioterapista elabora il programma fisioterapico, individua i problemi e gli obiettivi terapeutici, pianifica l’intervento, ne attua la sua esecuzione diretta e misura i risultati ottenuti e gli outcomes di salute, attraverso strumenti validati.

All’interno dell’équipe multidisciplinare il Fisioterapista partecipa attivamente al progetto di cura negli ambiti di propria competenza.

Art. 16 Documentazione fisioterapica

La documentazione fisioterapica è lo strumento che garantisce la presa in carico della persona assistita e la certificazione dell’intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica. Tale documento, nelle strutture pubblico-private, fa parte integrante della Cartella clinica e deve essere redatto chiaramente, con puntualità, diligenza, coerenza e completezza.

Art. 17 Relazione clinica

Il Fisioterapista, nel caso sia richiesta la sua consulenza, fornisce una relazione tecnica con l’indirizzo terapeutico ritenuto più opportuno.

Art. 18 Prevenzione e stili di vita

Il Fisioterapista considera le attività di prevenzione quale strumento primario di intervento, a tutela della salute della persona nell’ interesse dei singoli e della collettività; promuove pertanto, stili di vita particolarmente attenti a questa dimensione ricercando la responsabilizzazione delle persone attraverso l’educazione sanitaria delle medesime, in tutte le età della vita.

Il Fisioterapista individua, anche in collaborazione con gli altri professionisti della salute, i contesti nei quali sia possibile attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 19 Sicurezza delle cure

Il Fisioterapista opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona assistita; contribuisce, con gli altri professionisti sanitari, alla prevenzione ed alla gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, la segnalazione e la valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.

Il Fisioterapista deve rispettare e fare applicare le norme in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro, proprie e nei confronti della persona assistita.

Art. 20 Esercizio professionale

L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza. Il Fisioterapista ha il dovere di promuovere e utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate.

Il Fisioterapista, qualora giunga all’elaborazione di una propria procedura diagnostica e terapeutica, ha il dovere di divulgarne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche.

Art. 21 Terapie complementari

La scelta di pratiche non convenzionali, deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi contenuti nel presente Codice Deontologico e del decoro e della dignità della professione, esclusivamente quale scelta personale del professionista e non può impedire alla persona assistita di richiedere e ottenere trattamenti di comprovata efficacia.

Art. 22 Aggiornamento e formazione continua

Il Fisioterapista ha il dovere di mantenere in ogni momento, il più alto standard di conoscenze e di competenze; deve mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico – deontologica e gestionale – organizzativa e deve saper adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Art. 23 Onorario professionale

L’onorario professionale deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.

Il Fisioterapista è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona il suo onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso, può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

CAPO II – RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 24 Autonomia decisionale della persona

Il Fisioterapista rispetta e promuove l’autonomia decisionale della persona nel campo della salute quale diritto fondamentale della medesima ed espressione più autentica della solidarietà che sostiene la relazione di cura.

Il Fisioterapista si impegna a mantenere il principio di lealtà comunicativa nella relazione di cura: fornisce informazioni complete ed accurate in relazione alla diagnosi, alla prognosi, alle prospettive e le eventuali alternative terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate, adeguando lo stile comunicativo alla capacità di comprendere della persona assistita.

Il Fisioterapista si impegna a fornire alla persona assistita un’efficace informazione necessaria per la costruzione del processo decisionale di cura, mettendo in essere le migliori condizioni (luoghi, tempi, modalità) affinché la persona possa orientare le sue scelte in maniera libera e consapevole.

Art. 25 Autonomia decisionale della persona incapace o vulnerabile in situazioni di fragilità

Nel caso di persone incapaci sottoposte a misure di tutela e/o vulnerabili in situazione di fragilità, il Fisioterapista si impegna a far sì che sia la persona, sia il tutore o rappresentante, ricevano le informazioni che riguardano la loro salute e che la loro volontà sia presa in considerazione.

Il Fisioterapista si impegna e si adopera per garantire lo sviluppo e la capacità di espressione decisionale della persona.

Art. 26 Volontà decisionali

Il Fisioterapista si impegna a far sì che, in ogni caso, nessuno possa essere sottoposto ad alcun atto diagnostico e/o terapeutico senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato della persona assistita o di chi è autorizzato ad esprimerle in sua vece.

Il Fisioterapista si impegna a far in modo che il consenso sia documentato per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e/o quando si renda necessaria una manifestazione inequivoca della volontà decisionale della persona assistita.

Il consenso segue il processo informativo.

La persona può in qualsiasi momento ritirare il proprio consenso.

Art. 27 Diritto della persona a non essere informata

Il Fisioterapista riconosce il diritto della persona di non essere informata e di delegare a terzi l’informazione e si attiva di conseguenza.

Art. 28 Contenzione

La contenzione non è atto sanitario e non ha finalità preventiva, di cura o riabilitazione. Il Fisioterapista promuove una cultura della cura e dell’assistenza rispettosa dei diritti e della dignità della persona e si adopera per il superamento della contenzione, anche contribuendo alla realizzazione di modelli di cura e assistenziali attivanti e liberi da pratiche di contenzione.

Art. 29 Segreto professionale

Il Fisioterapista è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che apprende o che può conoscere in ragione della sua professione: l’oggetto del segreto non è solo quanto riferito direttamente dalla persona (o dai suoi familiari) ma anche quanto letto, visto, udito e percepito all’interno della relazione di cura.

Il Fisioterapista deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate. E’ ammessa la rivelazione di notizie o informazioni solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.

La rivelazione è altresì ammessa per l’adempimento di obblighi di legge e nei limiti di quanto a ciò necessario.

Art. 30 Trattamento dei dati sensibili e riservatezza

Al Fisioterapista è consentito il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona previa autorizzazione da parte di questa. L’autorizzazione richiede che la persona sia preventivamente ed adeguatamente informata riguardo all’uso che il Fisioterapista farà dei dati raccolti, che deve essere in ogni caso proporzionale alle finalità di cura, delle modalità di conservazione degli stessi e della possibilità di revocare il consenso.

Il Fisioterapista acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso della persona assistita o di chi ne esercita la tutela legale. E’ tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali della persona assistita e in particolare dei dati sensibili. È tenuto inoltre alla protezione della documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Nella trasmissione di documenti relativi alla persona assistita, il Fisioterapista deve garantire la massima riservatezza e protezione dei dati.

CAPO III – DIMENSIONE ETICA

Art. 31 Dilemmi etici

In caso di dilemmi etici connessi alla relazione di cura, il Fisioterapista si attiva per la loro analisi e si impegna a promuovere il ricorso alla consulenza bioetica al fine di trovare le più opportune soluzioni.

Art. 32 Obiezione di coscienza

L’obiezione di coscienza impegna i valori di riferimento di ogni Fisioterapista e non può in ogni caso, mettere in pericolo la salute della persona.

Art. 33 Clausola di coscienza

Fermo restando i principi dell’appropriatezza e dell’efficacia posti alla base della relazione di cura, il Fisioterapista può rifiutarsi di erogare prestazioni che siano in contrasto con la propria morale, preservando comunque la salute della persona; il professionista sarà responsabile legalmente e disciplinarmente delle proprie scelte.

Art. 34 Problematiche di fine vita

Il Fisioterapista si adopera per garantire ad ogni persona la tutela e la promozione della qualità della vita in tutte le fasi, fino al suo termine.

Nell’ambito delle cure palliative, anche pediatriche, prende in cura la persona assistita e si impegna ad esercitare la professione con competenza e responsabilità, garantendo gli interventi necessari ad alleviare la sofferenza e a migliorare la qualità della vita.

Il Fisioterapista si impegna a tutelare la dignità e l’autonomia della persona umana, favorendo l’espressione della sua volontà e capacità di scegliere ed evitando trattamenti non proporzionati. Nell’ambito della terapia del dolore partecipa con le sue competenze professionali, contribuendo altresì a promuovere una cultura di lotta al dolore, nel rispetto della dignità umana e del diritto della buona qualità di vita.

Art. 35 Decoro professionale

Il Fisioterapista si impegna a tutelare, attivamente e responsabilmente, il decoro personale proprio e della professione in ogni ambito e circostanza e si attiva, costantemente e senza vantaggio personale, a promuoverne il ruolo.

Art. 36 Solidarietà e rispetto

Il Fisioterapista impronta costantemente la sua attività professionale alla solidarietà e al rispetto di tutti i Colleghi di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto e contributo, tutelandone la dignità.

Non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri Colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.

Art. 37 Rapporto fra i fisioterapisti

I rapporti fra i fisioterapisti devono essere basati sulla collaborazione ed il reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione deve intervenire per concorrere a dirimere le eventuali controversie.

Art. 38 Rinuncia al mandato e sostituzione

Qualora il Fisioterapista, per motivate e serie ragioni professionali o personali, o perché abbia avuto manifestazione di sfiducia da parte della persona assistita o di chi ne rappresenta la volontà, rinunci all’incarico ricevuto, deve dare un adeguato preavviso e, comunque, prestare la sua opera per garantire comunque la continuità della cura. In tali casi, con il consenso della persona assistita, deve fornire tutte le informazioni necessarie per il proseguimento della terapia.

Parimenti il Fisioterapista che prende in carico la persona è tenuto ad acquisire tutte le informazioni necessarie al proseguimento del trattamento.

Art. 39 Obbligo di segnalazione

Il Fisioterapista che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri Colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione.

Art. 40 Rapporto con altre professioni sanitarie

Il Fisioterapista, nell’esercizio professionale, deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto della centralità della persona assistita e delle peculiari competenze professionali.

Art. 41 Pubblicità professionale

Al Fisioterapista è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti. Ogni utilizzo improprio o illegittimo degli strumenti di informazione e pubblicità è considerato comportamento deontologicamente scorretto.

Art. 42 Obblighi in materia di pubblicità

La pubblicità in materia sanitaria non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale; deve essere obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili.

Il Fisioterapista che partecipa e collabora ad iniziative di informazione sanitaria, in ogni caso, non deve venir meno ai principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità commerciale a favore proprio o di altri.

Art. 43 Divieto di patrocinio

Il Fisioterapista non deve né avallare né patrocinare iniziative, forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali salvo che l’iniziativa non sia stata avallata dalla Associazione.

Art. 44 Esercizio abusivo

Il Fisioterapista non può, in alcun modo, collaborare con chi eserciti abusivamente una professione sanitaria.

Il Fisioterapista, ove riscontri casi di esercizio abusivo della professione, ha il dovere di segnalarli all’Associazione Professionale oltre che all’Autorità giudiziaria.

Art. 45 Violazione di norme e principi da parte di enti e strutture

Il Fisioterapista, qualora verifichi un contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell’Ente per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l’intervento dell’Associazione al fine di salvaguardare i propri diritti e quelli della persona assistita.

In attesa della risoluzione del conflitto egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di commissione di reati o illeciti o di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.

Art. 46 Sanzioni disciplinari

Il Fisioterapista che viola le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto dell’Associazione.

Art. 47 Norma finale

Le Associazioni Regionali dell’AIFI sono tenute a recepire il presente Codice Deontologico, a diffonderne la conoscenza ed a garantirne il rispetto delle norme.

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte dell’AIFI Nazionale al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.